(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 11 del 12 marzo 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  11 agosto  1991,  n.  266  «Legge  quadro  sul
volontariato»;
    Vista  la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 «Disciplina dei
rapporti   tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  di
volontariato»,  ed  in  particolare  l'Art.  2  che  ha  istituito il
servizio  del volontariato ed ha previsto tra le sue competenze anche
quella di provvedereall'elaborazione delle procedure che disciplinano
l'istituzione  e la tenuta del registro generale delle organizzazioni
di volontariato, mediante l'adozione di un apposito regolamento;
    Visto  l'Art.  6  della  suddetta legge regionale n. 12/1995 che,
oltre  a  dettare  disposizioni  in merito all'iscrizione al registro
generale  delle  organizzazioni di volontariato, dispone che ogni due
anni  venga  effettuata  la  revisione del registro stesso al fine di
verificare  la  permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento di
attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000, n. 7 «Testo unico in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;
    Visto   il  testo  regolamentare  predisposto  dal  servizio  del
volontariato  allo scopo di disciplinare i procedimenti relativi alla
tenuta  del registro, tra i quali l'iscrizione, la cancellazione e la
revisione del registro;
    Atteso  che  sullo  stesso testo regolamentare ha espresso parere
favorevole  il  comitato  regionale  del  volontariato  nella  seduta
dell'11 dicembre 2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 252 del
3 febbraio 2003;

                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per la tenuta e la revisione del
registro  generale  delle  organizzazioni di volontariato», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entrera'  in  vigore  dalla data di pubblicazione
medesima.
      Trieste, 12 febbraio 2003
                                TONDO